Il 25 settembre 2022, Popolo e Cantoni hanno accettato la riforma AVS 21, garantendo così il finanziamento dell’AVS fino al 2030. La riforma entrerà in vigore gradualmente a partire
dal 1° gennaio 2024. Fino ad allora continuerà ad essere applicata la legislazione vigente, in particolare l'età pensionabile di 64 anni per le donne.
La riforma prevede quattro misure:
- armonizzazione dell’età di pensionamento (in futuro «età di riferimento») per gli uomini e per le donne a 65 anni;
- misure compensative per le donne della generazione di transizione;
- flessibilizzazione della riscossione della rendita nell’AVS;
- finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’IVA.
Armonizzazione dell’età di pensionamento (in futuro «età di riferimento») per gli uomini e per le donne a 65 anni
La riforma dell'AVS 21 introduce un'età pensionabile standardizzata (in futuro «età di riferimento») di
65 anni per uomini e donne. L'età di riferimento per le donne sarà gradualmente aumentata di tre mesi all'anno. L'aumento inizierà il 1° gennaio 2025.
Anno di nascita | Età di riferimento |
1961 | 64 anni + 3 mesi |
1962 | 64 anni + 6 mesi |
1963 | 64 anni + 9 mesi |
Per i nati nel 1964 o successivamente, l'età di riferimento è 65 anni.
Potete verificare la vostra età di riferimento individuale qui.
Misure compensative per le donne della generazione di transizione
Le donne nate tra il 1961 e il 1969 ricevono una compensazione finanziaria per l'aumento dell'età di riferimento:
- Supplemento di rendita a vita per le donne della generazione di transizione che non percepiscono la rendita di vecchiaia in anticipo.
- Tassi di riduzione più bassi per le donne della generazione di transizione che percepiscono la pensione di vecchiaia in anticipo.
Il supplemento e i tassi di riduzione per le donne della generazione di transizione possono essere consultati cliccando su questo link.
Flessibilizzazione della riscossione della rendita nell’AVS
Grazie all'AVS 21, donne e uomini possono percepire la loro rendita di vecchiaia tra i 63 e i 70 anni (le donne delle generazioni di transizione a partire dai 62 anni) a partire da un mese liberamente scelto. La rendita può anche essere parzialmente prelevata in anticipo o differita. L'importo minimo per il prelievo anticipato o il differimento di una parte della rendita è del 20%, quello massimo dell'80%.
Finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’IVA
L'IVA aumenterà dal 7,7% all'8,1%.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS e nel foglio informativo sulla stabilizzazione dell'AVS (AVS 21).